Art. 623 C.C. – Disposizioni a favore dei poveri

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Destinatario Legale

Le disposizioni a favore dei **poveri** (o di altri enti con finalità analoghe, come beneficenza o opere pie), qualora il testatore non abbia determinato l’istituto o la località, si intendono fatte a favore dei **poveri del Comune** in cui il testatore aveva l’ultimo domicilio.

Comma 2: Esecuzione

Il trasferimento dei beni e l’adempimento dell’onere sono curati dal sindaco (o chi ne fa le veci) del suddetto Comune, che assume le funzioni di **esecutore testamentario** per tale disposizione.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Completa la disciplina delle disposizioni a favore dei poveri, precisando i criteri applicativi quando il testatore non ha fornito ulteriori indicazioni specifiche.

Contenuto

Le disposizioni a favore dei poveri restano valide anche quando formulate in modo generico, e vengono attuate secondo i criteri stabiliti dalla legge per individuare i destinatari concreti dell'attribuzione, senza che la genericità dell'indicazione ne comprometta l'efficacia.

Profili applicativi

Anche in questo caso, la legge privilegia la conservazione dell'efficacia della disposizione testamentaria, individuando criteri suppletivi che permettono di dare comunque attuazione alla volontà benefica del testatore, pur genericamente espressa.

In sintesi

Le disposizioni a favore dei poveri restano efficaci anche se generiche, grazie ai criteri applicativi stabiliti dalla legge.