Art. 626 C.C. – Motivo illecito

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma Unico: Causa di Nullità

La disposizione testamentaria è **nulla** quando il **motivo** (la ragione) per cui è stata fatta:

  1. È **illecito** (contrario a norme imperative, ordine pubblico o buon costume);
  2. È stato l’unico (l’**esclusivo**) determinante che ha spinto il testatore a disporre;
  3. Risulta **dall’atto** (cioè è espressamente menzionato nel testamento).

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Sanziona con la nullità le disposizioni testamentarie determinate esclusivamente da un motivo contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.

Contenuto

Il motivo illecito rende nulla la disposizione testamentaria quando risulta espressamente dal testamento ed è stato l'unico a determinare il testatore a disporre in quel modo.

Profili applicativi

Il duplice requisito, risultanza dal testamento e carattere esclusivo del motivo, evita che disposizioni testamentarie vengano invalidate sulla base di ricostruzioni psicologiche incerte, richiedendo invece un collegamento oggettivo e determinante con l'illiceità del motivo.

In sintesi

Una disposizione testamentaria è nulla per motivo illecito solo se questo risulta dal testamento ed è stato l'unica ragione della disposizione.