Testo della norma
Comma 1: Pubblicità
I notai e gli ufficiali o enti depositari di testamenti hanno l’obbligo di trasmettere all’ufficio del registro generale dei testamenti, entro dieci giorni dalla ricezione o dalla conoscenza della morte, tutti i dati necessari per l’**iscrizione nel registro generale dei testamenti**.
Comma 2: Funzione del Registro
Il registro ha la funzione di rendere **pubblica la notizia dell’esistenza** del testamento e del luogo del suo deposito, ai fini di una ricerca agevole e certa.
Comma 3: Riferimento a Leggi Speciali
Il funzionamento e la tenuta del registro sono regolati dalla legge notarile e dalle norme speciali.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Introduce uno strumento generale che consente di verificare l'esistenza di disposizioni testamentarie riferite a una determinata persona.
Contenuto
Tutti i testamenti pubblicati o depositati devono essere iscritti in un registro generale, tenuto secondo le modalità previste dalla legge, che consente a chi vi abbia interesse di verificare se una persona abbia lasciato disposizioni testamentarie.
Profili applicativi
Il registro generale dei testamenti svolge una funzione di trasparenza fondamentale: senza uno strumento centralizzato di questo tipo, sarebbe difficile per eredi e altri interessati sapere con certezza se esistano testamenti e presso quale notaio siano stati depositati.
In sintesi
I testamenti pubblicati o depositati vengono iscritti in un registro generale che ne consente la verifica successiva.