Art. 620 C.C. – Iscrizione nel registro generale dei testamenti

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Pubblicità

I notai e gli ufficiali o enti depositari di testamenti hanno l’obbligo di trasmettere all’ufficio del registro generale dei testamenti, entro dieci giorni dalla ricezione o dalla conoscenza della morte, tutti i dati necessari per l’**iscrizione nel registro generale dei testamenti**.

Comma 2: Funzione del Registro

Il registro ha la funzione di rendere **pubblica la notizia dell’esistenza** del testamento e del luogo del suo deposito, ai fini di una ricerca agevole e certa.

Comma 3: Riferimento a Leggi Speciali

Il funzionamento e la tenuta del registro sono regolati dalla legge notarile e dalle norme speciali.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Introduce uno strumento generale che consente di verificare l'esistenza di disposizioni testamentarie riferite a una determinata persona.

Contenuto

Tutti i testamenti pubblicati o depositati devono essere iscritti in un registro generale, tenuto secondo le modalità previste dalla legge, che consente a chi vi abbia interesse di verificare se una persona abbia lasciato disposizioni testamentarie.

Profili applicativi

Il registro generale dei testamenti svolge una funzione di trasparenza fondamentale: senza uno strumento centralizzato di questo tipo, sarebbe difficile per eredi e altri interessati sapere con certezza se esistano testamenti e presso quale notaio siano stati depositati.

In sintesi

I testamenti pubblicati o depositati vengono iscritti in un registro generale che ne consente la verifica successiva.