Testo della norma
Comma 1: Assenza di Pubblicazione
Il **testamento pubblico**, essendo già un atto pubblico, non necessita di un atto di pubblicazione separato, a differenza del testamento olografo o segreto.
Comma 2: Comunicazione e Deposito
Il notaio che ha ricevuto il testamento, appena ha notizia della morte del testatore, ne dà comunicazione agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza, ed effettua le formalità previste per il deposito e la registrazione.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Completa il sistema di pubblicità anche per la forma testamentaria più solenne, quella pubblica, già formata con l'intervento diretto del notaio.
Contenuto
Dopo la morte del testatore, il notaio che ha ricevuto il testamento pubblico ne rilascia copia a chi vi ha interesse e provvede agli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge, rendendone così conoscibile il contenuto agli interessati.
Profili applicativi
Sebbene il testamento pubblico sia già un atto redatto con la partecipazione del notaio, resta comunque necessaria, dopo la morte del testatore, un'attività specifica volta a renderlo conoscibile e a consentirne l'utilizzo da parte di eredi, legatari e altri interessati.
In sintesi
Alla morte del testatore, il notaio depositario del testamento pubblico ne rilascia copie e cura gli adempimenti pubblicitari previsti.