Art. 616 C.C. – Conservazione, deposito e registro dei testamenti speciali

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Modalità di Conservazione

Chi ha ricevuto un testamento speciale (ai sensi degli Art. 609, 610, 613, 614 C.C.) deve immediatamente trasmettere l’originale, munito di foglio di ricevimento, all’**archivio notarile** distrettuale del luogo in cui il testamento è stato ricevuto.

Comma 2: Annotazione

L’atto viene annotato in un apposito **registro**.

Comma 3: Riferimento al Codice Navigazione

Sono salve le disposizioni del codice della navigazione in merito alla custodia, al deposito e al registro dei testamenti fatti in viaggio (marittimi e aeronautici).

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Assicura la reperibilità e l'autenticità nel tempo dei testamenti redatti in forme speciali, spesso formati in condizioni logisticamente difficili.

Contenuto

I testamenti redatti nelle forme speciali devono essere conservati, depositati e registrati secondo le modalità stabilite dalla legge, in modo da assicurarne la reperibilità e l'autenticità anche a distanza di tempo dalla loro redazione.

Profili applicativi

Le regole sulla conservazione e sul deposito completano il sistema di garanzie proprio dei testamenti speciali, compensando la semplificazione delle formalità di redazione con un rigoroso controllo successivo sulla loro custodia.

In sintesi

I testamenti speciali devono essere conservati e registrati secondo procedure specifiche, per garantirne autenticità e reperibilità nel tempo.