Testo della norma
Comma 1: Modalità di Conservazione
Chi ha ricevuto un testamento speciale (ai sensi degli Art. 609, 610, 613, 614 C.C.) deve immediatamente trasmettere l’originale, munito di foglio di ricevimento, all’**archivio notarile** distrettuale del luogo in cui il testamento è stato ricevuto.
Comma 2: Annotazione
L’atto viene annotato in un apposito **registro**.
Comma 3: Riferimento al Codice Navigazione
Sono salve le disposizioni del codice della navigazione in merito alla custodia, al deposito e al registro dei testamenti fatti in viaggio (marittimi e aeronautici).
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Assicura la reperibilità e l'autenticità nel tempo dei testamenti redatti in forme speciali, spesso formati in condizioni logisticamente difficili.
Contenuto
I testamenti redatti nelle forme speciali devono essere conservati, depositati e registrati secondo le modalità stabilite dalla legge, in modo da assicurarne la reperibilità e l'autenticità anche a distanza di tempo dalla loro redazione.
Profili applicativi
Le regole sulla conservazione e sul deposito completano il sistema di garanzie proprio dei testamenti speciali, compensando la semplificazione delle formalità di redazione con un rigoroso controllo successivo sulla loro custodia.
In sintesi
I testamenti speciali devono essere conservati e registrati secondo procedure specifiche, per garantirne autenticità e reperibilità nel tempo.