Testo della norma
Comma 1: Circostanze Straordinarie
Il testamento può essere ricevuto dal:
- Ufficiale o cappellano militare;
- Ufficiale dell’unità dalla quale sono distaccati;
- Commissario o intendente militare;
- Medico o infermiere (in infermeria o ospedale militare).
quando il testatore (militare o persona al seguito delle forze armate) si trova in campagna, prigioniero, o **acquartierato in luogo tagliato fuori** dalle comunicazioni, o in zona in cui vi sia un **conflitto a fuoco**.
Comma 2: Formalità
Il testamento è redatto in presenza di **due testimoni**.
Comma 3: Scadenza di Efficacia
Si applica l’Art. 615 C.C. sulla cessazione di efficacia.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Prevede una forma semplificata di testamento per chi si trova coinvolto in operazioni militari o in circostanze belliche eccezionali.
Contenuto
In tempo di guerra o in altre circostanze eccezionali che coinvolgono le forze armate, il testamento dei militari e delle persone al seguito delle forze armate può essere ricevuto, con forme semplificate, da ufficiali o da altri soggetti specificamente individuati dalla legge.
Profili applicativi
La semplificazione delle formalità risponde alla necessità di garantire, anche in condizioni operative difficili e potenzialmente pericolose, la possibilità concreta per il militare di disporre delle proprie sostanze in vista di eventi imprevedibili.
In sintesi
In tempo di guerra o in situazioni assimilate, i militari possono redigere testamento con forme semplificate davanti a ufficiali o soggetti individuati dalla legge.