Art. 614 C.C. – Testamento di militari e assimilati

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Circostanze Straordinarie

Il testamento può essere ricevuto dal:

  1. Ufficiale o cappellano militare;
  2. Ufficiale dell’unità dalla quale sono distaccati;
  3. Commissario o intendente militare;
  4. Medico o infermiere (in infermeria o ospedale militare).

quando il testatore (militare o persona al seguito delle forze armate) si trova in campagna, prigioniero, o **acquartierato in luogo tagliato fuori** dalle comunicazioni, o in zona in cui vi sia un **conflitto a fuoco**.

Comma 2: Formalità

Il testamento è redatto in presenza di **due testimoni**.

Comma 3: Scadenza di Efficacia

Si applica l’Art. 615 C.C. sulla cessazione di efficacia.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Prevede una forma semplificata di testamento per chi si trova coinvolto in operazioni militari o in circostanze belliche eccezionali.

Contenuto

In tempo di guerra o in altre circostanze eccezionali che coinvolgono le forze armate, il testamento dei militari e delle persone al seguito delle forze armate può essere ricevuto, con forme semplificate, da ufficiali o da altri soggetti specificamente individuati dalla legge.

Profili applicativi

La semplificazione delle formalità risponde alla necessità di garantire, anche in condizioni operative difficili e potenzialmente pericolose, la possibilità concreta per il militare di disporre delle proprie sostanze in vista di eventi imprevedibili.

In sintesi

In tempo di guerra o in situazioni assimilate, i militari possono redigere testamento con forme semplificate davanti a ufficiali o soggetti individuati dalla legge.