Testo della norma
Comma 1: Consegna a Autorità Consolare
Se la nave giunge in un **porto estero** dove c’è un agente consolare della Repubblica, il comandante deve consegnargli, appena possibile, uno degli originali del testamento.
Comma 2: Trasmissione al Ministero
L’agente consolare, dopo avervi apposto la propria sigla e la data della ricezione, lo trasmette al Ministero degli Affari Esteri.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Regola la fase successiva alla redazione del testamento a bordo di nave, quando questa approda in un porto estero.
Contenuto
Il testamento ricevuto a bordo di una nave che approda in un porto estero deve essere consegnato, secondo le modalità stabilite dalla legge, all'autorità consolare italiana presente nel luogo, che ne cura la successiva trasmissione.
Profili applicativi
La consegna all'autorità consolare assicura che il testamento speciale, formato in circostanze eccezionali, entri comunque nel circuito ufficiale di conservazione e trasmissione previsto per gli atti di questo tipo, garantendone la reperibilità futura.
In sintesi
Il testamento redatto a bordo di nave in porto estero va consegnato all'autorità consolare italiana, che ne cura la trasmissione.