Testo della norma
Comma 1: Soggetto Ricevente
Durante il viaggio per mare, il testamento può essere ricevuto dal **comandante della nave** o da chi ne fa le veci.
Comma 2: Formalità
Il testamento deve essere fatto in presenza di **due testimoni**.
Comma 3: Conservazione e Scadenza
Deve essere redatto in **duplice originale**, sottoscritto dal testatore, da chi lo ha ricevuto e dai testimoni, e deve essere annotato sul **giornale di bordo**. Si applicano le norme sulla **cessazione di efficacia** previste per i testamenti speciali (Art. 615 C.C.).
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Estende la logica dei testamenti speciali alla situazione particolare di chi si trova a bordo di una nave durante un viaggio marittimo.
Contenuto
Durante un viaggio marittimo, quando manchi la possibilità di ricorrere alle forme ordinarie, il testamento può essere ricevuto dal comandante della nave, o da chi ne fa le veci, alla presenza di due testimoni, secondo le modalità previste per questa forma speciale.
Profili applicativi
La figura del comandante come ricevente del testamento risponde alla necessità pratica di individuare, a bordo, un soggetto dotato di autorità e affidabilità sufficienti a garantire la genuinità dell'atto in assenza di un notaio.
In sintesi
A bordo di una nave, in mancanza delle forme ordinarie, il testamento può essere ricevuto dal comandante, alla presenza di due testimoni.