Art. 613 C.C. – Testamento a bordo di aeromobile

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Soggetto Ricevente

Durante il viaggio aereo, il testamento può essere ricevuto dal **comandante dell’aeromobile** o da chi ne fa le veci.

Comma 2: Formalità e Registrazione

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative al testamento a bordo di nave. L’atto è redatto in duplice originale e deve essere annotato sul **giornale di rotta**.

Comma 3: Conservazione e Scadenza

Per la consegna del testamento si applicano gli Art. 611 e 612 C.C. (consegna in porto/aeroporto estero o nazionale). Si applica inoltre la norma sulla **cessazione di efficacia** (Art. 615 C.C.).

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Estende ai viaggi aerei la stessa logica già prevista per il testamento a bordo di nave.

Contenuto

Durante un volo, quando manchi la possibilità di ricorrere alle forme ordinarie, il testamento può essere ricevuto dal comandante dell'aeromobile, o da chi ne fa le veci, alla presenza di due testimoni, secondo modalità analoghe a quelle previste per il testamento a bordo di nave.

Profili applicativi

L'equiparazione tra nave e aeromobile riflette la comune esigenza di offrire una forma testamentaria praticabile in situazioni di isolamento fisico dalle strutture ordinarie, indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato.

In sintesi

A bordo di un aeromobile, il testamento può essere ricevuto dal comandante, alla presenza di due testimoni, con modalità analoghe a quelle previste per la nave.