Art. 615 C.C. – Perdita di efficacia dei testamenti speciali

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Termine di Decadenza

I testamenti speciali previsti in questo Capo (Art. 609, 610, 613, 614 C.C.) perdono la loro efficacia **tre mesi** dopo che è cessata la causa che ha impedito al testatore di valersi delle forme ordinarie.

Comma 2: Morte del Testatore

Se il testatore muore prima del termine, il testamento speciale conserva la sua efficacia.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Limita nel tempo l'efficacia dei testamenti redatti in forme speciali, coerentemente con il loro carattere eccezionale e provvisorio.

Contenuto

I testamenti redatti nelle forme speciali perdono efficacia decorso un certo termine dalla cessazione delle circostanze eccezionali che ne avevano giustificato l'utilizzo, salvo che il testatore sia nel frattempo deceduto, nel qual caso il testamento conserva comunque i suoi effetti.

Profili applicativi

Il termine di efficacia limitata riflette la natura provvisoria delle forme speciali, pensate per far fronte a un'emergenza contingente: cessata questa, il testatore è chiamato a formalizzare la propria volontà nelle forme ordinarie, se ancora in vita.

In sintesi

I testamenti speciali perdono efficacia dopo un certo tempo dalla fine delle circostanze eccezionali, salvo che il testatore sia nel frattempo deceduto.