Art. 617 C.C. – Apertura e pubblicazione del testamento segreto

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Ritiro

Il testamento segreto non può essere aperto né letto se non dopo che sia stata prodotta al notaio l’**estratto dell’atto di morte** del testatore.

Comma 2: Atto di Pubblicazione

Il notaio procede all’apertura, alla pubblicazione e alla successiva registrazione, redigendo un verbale (atto di pubblicazione) in presenza di **due testimoni**.

Comma 3: Contenuto del Verbale

Il verbale deve descrivere lo stato del testamento e riprodurne integralmente il contenuto, indicando il nome e il cognome del notaio che ha ricevuto l’atto di ricevimento.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Disciplina le formalità necessarie a rivelare, dopo la morte del testatore, il contenuto di un testamento segreto rimasto sigillato.

Contenuto

Chiunque sia in possesso di un testamento segreto deve, dopo la morte del testatore, presentarlo a un notaio per la pubblicazione: il notaio, alla presenza di due testimoni, apre l'involto, ne accerta lo stato e redige un verbale che documenta l'intera operazione.

Profili applicativi

La procedura di apertura e pubblicazione trasforma un atto rimasto segreto in vita del testatore in un documento pubblico e opponibile, garantendo che il passaggio dalla riservatezza alla piena efficacia avvenga con tutte le cautele necessarie a preservarne l'integrità.

In sintesi

Dopo la morte del testatore, il testamento segreto viene aperto e pubblicato dal notaio, alla presenza di due testimoni, con apposito verbale.