Testo della norma
Comma 1: Obbligo di Riconsegna e Resoconto
Quando la tutela cessa (es. per il raggiungimento della maggiore età del minore), il tutore deve rendere il conto finale della sua amministrazione.
Comma 2: Procedura
Il conto deve essere presentato al Giudice Tutelare entro due mesi dalla cessazione. Il Giudice Tutelare lo esamina e lo trasmette al Tribunale per l’approvazione, che viene concessa dopo aver sentito il neo-maggiorenne.
Comma 3: Riconsegna dei Beni
Il tutore deve immediatamente riconsegnare i beni al minore o a chi subentra nell’amministrazione, una volta approvato il conto.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Norma centrale nella fase di chiusura della tutela, che impone la rendicontazione dell'intera gestione patrimoniale.
Contenuto
Al termine della tutela, il tutore deve rendere il conto finale della propria gestione al minore divenuto maggiorenne, o a chi gli succede nell'amministrazione, illustrando in modo dettagliato le entrate, le uscite e la consistenza del patrimonio residuo.
Profili applicativi
Il conto finale consente al minore, ormai in grado di tutelare da sé i propri interessi, di verificare la correttezza dell'intera gestione svolta dal tutore e di far valere, se necessario, eventuali responsabilità per irregolarità riscontrate.
In sintesi
Concluso l'incarico, il tutore deve rendere un conto dettagliato della gestione al minore divenuto maggiorenne o a chi lo sostituisce.