Art. 408 C.C. – Scelta dell’amministratore di sostegno

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Preferenza del Beneficiario

La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi del beneficiario. L’amministratore può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Comma 2: Deroga e Motivazione

In presenza di designazione, il giudice tutelare nomina l’amministratore designato o, in caso di gravi motivi, adotta un provvedimento motivato di deroga.

Comma 3: Ordine di Preferenza Familiare

In assenza di designazione, la scelta ricade, se possibile, sul coniuge non separato, sul convivente, sul padre, la madre, i figli o altri prossimi congiunti.

Comma 4: Esclusione

Non possono ricoprire l’incarico gli operatori dei servizi pubblici che hanno in cura o in carico il beneficiario.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 408 c.c. disciplina i criteri di scelta dell'amministratore di sostegno, accordando priorità alla volontà espressa dal beneficiario quando ancora capace e, in subordine, all'ambito familiare, con esclusione degli operatori dei servizi che assistono professionalmente il beneficiario.

Contenuto

  1. Il giudice tutelare sceglie preferibilmente la persona designata dal beneficiario con atto pubblico o scrittura privata autenticata, quando era ancora in grado di intendere e volere (istituto dell'«amministrazione di sostegno programmata»).
  2. In mancanza di designazione o se la designazione non risponde all'interesse del beneficiario, il giudice sceglie preferibilmente tra: il coniuge non separato legalmente; la persona stabilmente convivente; il padre, la madre; il figlio; il fratello o la sorella; il parente entro il quarto grado; il soggetto designato dal genitore superstite con testamento o atto autentico.
  3. Le persone che prestano servizi di assistenza o cura al beneficiario non possono essere nominate ADS se non nei casi in cui siano parenti entro il quarto grado o coniuge o convivente.

Profili applicativi

La possibilità di designare preventivamente il proprio ADS (c.d. amministrazione di sostegno anticipata o programmata) è uno strumento di pianificazione della vita a lungo termine che consente a chi teme di perdere in futuro la capacità di esprimere le proprie preferenze sulle persone di fiducia. Il divieto per gli operatori dei servizi di cura di essere nominati ADS mira a prevenire conflitti di interessi tra la funzione di assistenza e quella di gestione patrimoniale. In assenza di persone idonee tra i familiari, il giudice può nominare come ADS un avvocato, un commercialista, o un volontario di un'associazione iscritta negli elenchi tenuti dal tribunale.

In sintesi

L'art. 408 c.c. stabilisce i criteri di scelta dell'ADS: priorità alla designazione preventiva del beneficiario quando era capace, poi ai familiari stretti nell'ordine indicato, con esclusione degli operatori professionali di cura salvo che siano parenti.