Art. 413 C.C. – Cessazione dell’amministrazione di sostegno

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Cause di Cessazione

Quando l’amministrazione di sostegno deve cessare (es. perché sono venute meno le ragioni) il Giudice Tutelare, su istanza del Pubblico Ministero, del beneficiario, dell’amministratore o di uno dei soggetti previsti dall’Art. 406 C.C., dichiara chiusa l’amministrazione.

Comma 2: Provvedimento Definitivo

Il Giudice Tutelare provvede d’ufficio alla cessazione se l’amministrazione era stata istituita a tempo determinato e il termine è scaduto.

Comma 3: Mezzi di Impugnazione

Il decreto di chiusura o di rigetto dell’istanza di chiusura è soggetto agli stessi mezzi di impugnazione del decreto di apertura.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 413 c.c. disciplina la cessazione dell'amministrazione di sostegno nelle sue varie forme: sia il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'apertura, sia la sostituzione dell'ADS, sia la trasformazione della misura in interdizione o inabilitazione se le condizioni del beneficiario si aggravano.

Contenuto

  1. Il beneficiario, l'ADS, il pubblico ministero e i familiari possono chiedere al giudice tutelare di revocare o modificare il decreto di nomina quando le condizioni che avevano giustificato l'apertura vengano meno o si modifichino.
  2. Il giudice tutelare può, d'ufficio o su istanza di parte, nominare un ADS diverso da quello in carica quando sopravvengano motivi di opportunità.
  3. Se nel corso dell'ADS si rileva che le condizioni del beneficiario sono deteriorate al punto che le misure dell'ADS non siano più sufficienti, il giudice trasmette gli atti al pubblico ministero perché promuova il giudizio di interdizione o inabilitazione.

Profili applicativi

La reversibilità della misura è uno dei caratteri strutturali dell'ADS: poiché è ritagliata sulla situazione concreta del beneficiario, deve essere costantemente adeguata all'evoluzione delle sue condizioni. La sostituzione dell'ADS può avvenire per incompatibilità sopravvenuta, impossibilità di esercizio, conflitto di interessi o semplicemente per miglior tutela del beneficiario. Anche l'aggravamento può essere rilevato d'ufficio dal giudice tutelare: se le condizioni del beneficiario diventano tali da richiedere l'interdizione, è compito del giudice segnalarlo al PM piuttosto che lasciare il beneficiario senza una protezione adeguata.

In sintesi

L'art. 413 c.c. consente la revoca o la modifica dell'ADS quando ne vengano meno i presupposti, la sostituzione dell'ADS per sopravvenuti motivi, e la trasmissione degli atti al PM per il procedimento di interdizione se le condizioni del beneficiario si aggravano.