Art. 527 C.C. – Sottrazione di beni ereditari

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Sanzione per Sottrazione

I chiamati all’eredità che hanno **sottratto o nascosto beni ereditari** **decadono dalla facoltà di rinunziare** all’eredità e si considerano **eredi puri e semplici** (anche in presenza di accettazione con beneficio d’inventario o di rinunzia formale).

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Sanziona con la perdita del diritto di rinunciare chi si è comportato in modo fraudolento verso il patrimonio ereditario.

Contenuto

Chi ha sottratto o nascosto beni appartenenti all'eredità decade dal diritto di rinunziare e viene considerato erede puro e semplice, nonostante un'eventuale successiva dichiarazione di rinuncia, quale conseguenza della condotta fraudolenta tenuta.

Profili applicativi

La sanzione impedisce che chi ha già sottratto beni ereditari a proprio vantaggio possa poi rinunciare formalmente all'eredità per sfuggire alla responsabilità per i debiti, ottenendo così un doppio vantaggio ingiusto a danno degli altri chiamati e dei creditori.

In sintesi

Chi sottrae o nasconde beni ereditari perde il diritto di rinunciare e diventa erede puro e semplice.