Testo della norma
Comma 1: Obbligo di Presentazione
Chiunque è in possesso di un testamento olografo (dopo la morte del testatore) è obbligato a presentarlo a un **notaio** per la pubblicazione, appena ha notizia della morte.
Comma 2: Sanzioni
Chiunque ometta di presentare il testamento è responsabile dei **danni** causati ai legatari o agli eredi.
Comma 3: Atto di Pubblicazione
Il notaio procede alla pubblicazione con le stesse modalità previste per il testamento segreto (Art. 617 C.C.), redigendo un verbale alla presenza di **due testimoni**. Il verbale deve descrivere lo stato della scheda e riprodurne integralmente il contenuto.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Estende un procedimento di pubblicazione analogo anche alla forma più semplice e diffusa di testamento, quello olografo.
Contenuto
Chiunque sia in possesso di un testamento olografo deve, appena avuta notizia della morte del testatore, presentarlo a un notaio per la pubblicazione: il notaio ne redige verbale, descrivendone lo stato, e vi allega il testamento originale.
Profili applicativi
Anche il testamento olografo, pur redatto senza l'intervento di un pubblico ufficiale al momento della sua formazione, deve comunque passare attraverso una fase pubblica di verbalizzazione, che ne attesta lo stato materiale e ne consente la conservazione ufficiale.
In sintesi
Il testamento olografo, dopo la morte del testatore, deve essere presentato al notaio, che ne redige verbale di pubblicazione.