Art. 618 C.C. – Pubblicazione del testamento olografo

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Obbligo di Presentazione

Chiunque è in possesso di un testamento olografo (dopo la morte del testatore) è obbligato a presentarlo a un **notaio** per la pubblicazione, appena ha notizia della morte.

Comma 2: Sanzioni

Chiunque ometta di presentare il testamento è responsabile dei **danni** causati ai legatari o agli eredi.

Comma 3: Atto di Pubblicazione

Il notaio procede alla pubblicazione con le stesse modalità previste per il testamento segreto (Art. 617 C.C.), redigendo un verbale alla presenza di **due testimoni**. Il verbale deve descrivere lo stato della scheda e riprodurne integralmente il contenuto.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Estende un procedimento di pubblicazione analogo anche alla forma più semplice e diffusa di testamento, quello olografo.

Contenuto

Chiunque sia in possesso di un testamento olografo deve, appena avuta notizia della morte del testatore, presentarlo a un notaio per la pubblicazione: il notaio ne redige verbale, descrivendone lo stato, e vi allega il testamento originale.

Profili applicativi

Anche il testamento olografo, pur redatto senza l'intervento di un pubblico ufficiale al momento della sua formazione, deve comunque passare attraverso una fase pubblica di verbalizzazione, che ne attesta lo stato materiale e ne consente la conservazione ufficiale.

In sintesi

Il testamento olografo, dopo la morte del testatore, deve essere presentato al notaio, che ne redige verbale di pubblicazione.