Art. 619 C.C. – Deposito del testamento pubblico

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Assenza di Pubblicazione

Il **testamento pubblico**, essendo già un atto pubblico, non necessita di un atto di pubblicazione separato, a differenza del testamento olografo o segreto.

Comma 2: Comunicazione e Deposito

Il notaio che ha ricevuto il testamento, appena ha notizia della morte del testatore, ne dà comunicazione agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza, ed effettua le formalità previste per il deposito e la registrazione.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Completa il sistema di pubblicità anche per la forma testamentaria più solenne, quella pubblica, già formata con l'intervento diretto del notaio.

Contenuto

Dopo la morte del testatore, il notaio che ha ricevuto il testamento pubblico ne rilascia copia a chi vi ha interesse e provvede agli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge, rendendone così conoscibile il contenuto agli interessati.

Profili applicativi

Sebbene il testamento pubblico sia già un atto redatto con la partecipazione del notaio, resta comunque necessaria, dopo la morte del testatore, un'attività specifica volta a renderlo conoscibile e a consentirne l'utilizzo da parte di eredi, legatari e altri interessati.

In sintesi

Alla morte del testatore, il notaio depositario del testamento pubblico ne rilascia copie e cura gli adempimenti pubblicitari previsti.