Art. 628 C.C. – Disposizione a favore di persona da nominare

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma Unico: Nullità

È **nulla** ogni disposizione fatta a favore di persona che sarà nominata da un terzo o che non è identificabile in base al tenore della disposizione.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Precisa e completa il divieto di disposizioni testamentarie a favore di una persona che il testatore si riservi di individuare successivamente.

Contenuto

È nulla la disposizione fatta a favore di una persona che il testatore dichiari di voler nominare in un momento successivo, con l'unica eccezione dei casi espressamente previsti dalla legge, in coerenza con il generale principio di determinabilità del beneficiario al momento della redazione del testamento.

Profili applicativi

La conferma di questo divieto, già enunciato in termini generali, sottolinea quanto la legge consideri centrale la certezza sull'identità del beneficiario fin dal momento in cui il testamento viene redatto, senza margini per scelte rinviate nel tempo.

In sintesi

Non è valida la disposizione a favore di una persona che il testatore intenda nominare solo in un momento successivo, salve le eccezioni di legge.