Testo della norma
Comma 1: Assegnazione Diretta
Il testatore può disporre che la divisione si faccia **assegnando a ciascun erede** singoli beni, in modo da comprendere nella quota di ciascuno una quantità di beni corrispondente alla sua porzione ereditaria.
Comma 2: Mancata Inclusione
Se nella divisione fatta dal testatore non sono compresi tutti i beni lasciati al tempo della morte, i beni non compresi sono attribuiti in base alla **successione legittima**, se non risulta una diversa volontà del testatore.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Attribuisce al testatore la possibilità più incisiva di procedere direttamente, già con il testamento, alla ripartizione concreta dei propri beni tra gli eredi.
Contenuto
Il testatore può direttamente dividere i propri beni tra gli eredi mediante testamento, con effetto immediato all'apertura della successione, comprendendo la totalità del proprio patrimonio nella ripartizione così operata.
Profili applicativi
La divisione fatta direttamente dal testatore evita la fase successiva di divisione tra i coeredi, già definita nel testamento stesso, semplificando in modo significativo il passaggio dalla comunione ereditaria all'attribuzione individuale dei beni.
In sintesi
Il testatore può ripartire direttamente i propri beni tra gli eredi nel testamento, con effetto immediato all'apertura della successione.