Art. 796 C.C. – Revoca per sopravvenienza di figli

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Cause di Revoca

La donazione può essere revocata per sopravvenienza o esistenza di un figlio (anche adottivo) del donante, in tutti i casi in cui avrebbe potuto operare la revoca delle disposizioni testamentarie.

Comma 2: Figli Successivi

La revocazione ha luogo anche se il figlio del donante era già concepito al tempo della donazione, ma il donante ne ignorava l’esistenza.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Introduce una causa di revoca della donazione legata a un mutamento sopravvenuto della situazione familiare del donante.

Contenuto

La donazione può essere revocata per sopravvenienza di figli quando, dopo la donazione, al donante nasca o si scopra l'esistenza di un figlio, salvo che la donazione stessa non avesse già tenuto conto di tale eventualità.

Profili applicativi

La revoca per sopravvenienza di figli tutela l'interesse del donante a rivedere le proprie scelte patrimoniali di fronte a un mutamento significativo della propria situazione familiare, che potrebbe rendere non più attuale la liberalità precedentemente compiuta.

In sintesi

La donazione può essere revocata se dopo di essa nasce o si scopre l'esistenza di un figlio del donante.