Art. 876 C.C. – Costruzione in aderenza

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma Unico: Condizioni

Se il vicino non intende chiedere la comunione del muro, può costruire sul confine in aderenza se il muro preesistente è a una distanza dal confine non inferiore ai tre metri (o alla maggiore distanza stabilita dai regolamenti).

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Riconosce al proprietario confinante la facoltà di appoggiare la propria costruzione a un muro già esistente sul confine.

Contenuto

Chi vuole costruire può appoggiare la propria fabbrica al muro già esistente sul confine, avente le dimensioni necessarie, pagando al proprietario di esso metà del valore del muro o della parte di esso a cui la nuova costruzione viene appoggiata, oltre al valore del suolo occupato dal maggiore spessore.

Profili applicativi

La possibilità di costruzione in aderenza evita inutili sprechi di risorse e di spazio, consentendo di sfruttare un muro già esistente anziché imporre la realizzazione di un nuovo muro separato, a fronte di un adeguato indennizzo al proprietario originario.

In sintesi

Chi costruisce può appoggiarsi al muro già esistente sul confine, pagando metà del suo valore e il valore del suolo aggiuntivo occupato.