Art. 878 C.C. – Muro di cinta

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Esclusione delle Distanze

Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia altezza superiore ai tre metri non è considerato nelle distanze legali, ed è escluso dalla disciplina delle distanze per le costruzioni.

Comma 2: Facoltà di Comunione

Se il muro è posto sul confine, può essere chiesto in comunione a norma dell’articolo 874, ma il vicino non ha diritto di appoggiarvi costruzioni o manufatti che alterino la funzione di recinzione.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Disciplina il regime giuridico del muro di cinta, elemento tipico di delimitazione della proprietà privo di funzione di sostegno di edifici.

Contenuto

Il muro di cinta, destinato a delimitare la proprietà senza funzione di sostegno di costruzioni, segue proprie regole quanto all'altezza e alle caratteristiche costruttive, distinte da quelle previste per i muri comuni destinati a reggere fabbricati.

Profili applicativi

La distinzione tra muro di cinta e muro comune di sostegno risponde alla diversa funzione dei due elementi: il primo ha finalità meramente delimitativa, il secondo assolve anche a un ruolo strutturale, giustificando regole differenziate.

In sintesi

Il muro di cinta, con funzione meramente delimitativa, segue regole proprie distinte da quelle del muro comune di sostegno.