Art. 25 C.C. – Ritorno del morto presunto

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Se la persona della quale è stata dichiarata la morte presunta ritorna, o se ne prova l’esistenza in tempo utile, il tribunale, su sua istanza, revoca la dichiarazione.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 25 c.c. disciplina le cause di scioglimento delle associazioni riconosciute, distinguendo tra scioglimento volontario, deliberato dall'assemblea, e scioglimento coattivo, disposto dall'autorità governativa quando l'ente si trovi in particolari condizioni di crisi o irregolarità.

Contenuto

Le associazioni riconosciute si sciolgono: per il decorso del termine fissato nell'atto costitutivo; per la realizzazione dello scopo o per la sopravvenuta impossibilità di realizzarlo; per il venir meno di tutti gli associati; per deliberazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 21 c.c.; per le altre cause previste nell'atto costitutivo. L'autorità governativa dispone lo scioglimento dell'associazione quando lo scopo sia divenuto illecito o contrario all'ordine pubblico, quando tutti gli amministratori o gli associati si siano allontanati dagli affari sociali e manchino organi indispensabili, o quando il patrimonio sia divenuto insufficiente agli scopi. Lo scioglimento è comunicato al registro delle persone giuridiche per la cancellazione.

Profili applicativi

Lo scioglimento governativo coattivo ha carattere sanzionatorio o conservativo del patrimonio verso i terzi e i beneficiari: interviene quando non è possibile ripristinare il corretto funzionamento dell'ente per via statutaria. La deliberazione di scioglimento da parte dell'assemblea deve rispettare le maggioranze qualificate dell'art. 21 c.c. e deve essere seguita dalla nomina dei liquidatori. Lo scioglimento non estingue immediatamente la personalità giuridica dell'ente: questa permane fino alla conclusione della liquidazione e alla cancellazione dal registro delle persone giuridiche.

In sintesi

L'art. 25 c.c. elenca le cause di scioglimento delle associazioni riconosciute — decorso del termine, impossibilità dello scopo, deliberazione assembleare, provvedimento governativo — distinguendo tra l'uscita volontaria dall'ordinamento e quella coattiva per sopravvenuta illiceità o impossibilità.