Testo della norma
Coloro che hanno acquistato i beni in buona fede non sono tenuti a restituirli.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Coloro che hanno acquistato i beni in buona fede non sono tenuti a restituirli.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 29 c.c. disciplina la vigilanza dell'autorità governativa sulle fondazioni riconosciute, stabilendo i poteri di controllo e di intervento che lo Stato esercita sugli enti fondazionali per garantire la corretta destinazione del patrimonio e il rispetto dello scopo istitutivo. La norma riflette l'interesse pubblico sotteso alle fondazioni.
Vigilanza governativa sulle fondazioni: poteri di controllo e intervento
La vigilanza sulle fondazioni è disciplinata come segue: 1) soggetto vigilante: l'autorità governativa (Prefettura o Ministero competente a seconda della dimensione e della natura della fondazione) esercita la vigilanza sulle fondazioni riconosciute; verifica che gli organi gestiscano il patrimonio in conformità allo scopo; 2) ispezioni e controlli: l'autorità può richiedere agli organi della fondazione l'esibizione di bilanci, rendiconti, scritture contabili e qualsiasi documento utile a verificare la corretta gestione; può disporre ispezioni; 3) scioglimento degli organi: in caso di gravi irregolarità nella gestione, di violazione delle norme o dello statuto, l'autorità governativa può sciogliere gli organi della fondazione e nominare commissari straordinari; 4) nomina di amministratori: quando gli organi ordinari non funzionano o sono in conflitto, l'autorità può nominare un commissario straordinario che gestisce temporaneamente la fondazione fino alla ricostituzione degli organi regolari; 5) limiti alla vigilanza: la vigilanza governativa è di legittimità, non di merito; l'autorità non può sostituirsi agli organi nella valutazione delle scelte gestionali discrezionali; può intervenire solo in caso di illegalità o violazione statutaria; 6) riforma del terzo settore: per le fondazioni ETS la vigilanza è esercitata anche attraverso il RUNTS e l'Agenzia delle Entrate per i profili fiscali; la verifica riguarda anche il rispetto dei requisiti per il mantenimento della qualifica di ETS. La vigilanza governativa sulle fondazioni è uno dei tratti distintivi delle fondazioni rispetto ad altri enti privati e riflette il rilievo pubblicistico dello scopo fondazionale.
Profili applicativi
La vigilanza governativa è fondamentale nelle fondazioni liriche e culturali finanziate con fondi pubblici: il Ministero della Cultura esercita la vigilanza sulle fondazioni liriche-sinfoniche (d.lgs. 367/1996); verifica che il consiglio di amministrazione gestisca correttamente il patrimonio pubblico e privato; in caso di gravi perdite può nominare un commissario straordinario; la vigilanza tutela sia i contribuenti (fondi pubblici) sia la continuità della produzione culturale; le fondazioni liriche in crisi finanziaria sono assoggettate a procedure speciali di commissariamento.
In sintesi
L'autorità governativa esercita la vigilanza sulle fondazioni verificando la corretta destinazione del patrimonio e il rispetto dello scopo; può richiedere bilanci e documenti, disporre ispezioni e sciogliere gli organi in caso di gravi irregolarità; può nominare commissari straordinari; la vigilanza è di legittimità e non di merito; per le fondazioni ETS il RUNTS e l'Agenzia delle Entrate affiancano il controllo governativo; è il tratto pubblicistico che distingue le fondazioni dagli enti puramente privati.