Testo della norma
Gli atti compiuti da un incapace sono annullabili, salvo che la legge non disponga altrimenti.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Gli atti compiuti da un incapace sono annullabili, salvo che la legge non disponga altrimenti.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 34 c.c. disciplina le clausole compromissorie negli statuti delle associazioni e delle società, stabilendo la validità e i limiti dell'arbitrato societario e associativo. La norma consente la risoluzione delle controversie interne all'ente attraverso lo strumento arbitrale in alternativa alla giustizia ordinaria.
Clausola compromissoria negli statuti di associazioni e società
Le clausole compromissorie negli statuti di enti collettivi sono disciplinate come segue: 1) validità della clausola: gli statuti di associazioni, fondazioni e società possono contenere una clausola compromissoria che devolve ad arbitri le controversie tra i soci o tra i soci e la società; la clausola è vincolante per tutti i soci; 2) materie arbitrabili: la clausola può riguardare le controversie che hanno ad oggetto diritti disponibili relativi ai rapporti sociali; non può coprire le materie che richiedono l'intervento obbligatorio del giudice (es. nullità di delibere societarie per gravi vizi, azioni di responsabilità da reato); 3) efficacia verso i nuovi soci: la clausola compromissoria è opponibile ai nuovi soci che entrano nell'associazione o nella società dopo la sua introduzione; aderendo all'ente il nuovo socio accetta lo statuto con la clausola; 4) arbitrato societario (d.lgs. 5/2003): per le società commerciali il d.lgs. 5/2003 disciplina specificamente l'arbitrato societario; gli arbitri devono essere terzi nominati da un soggetto estraneo alla società; il lodo ha gli stessi effetti della sentenza; 5) impugnazione di delibere: le controversie relative all'impugnazione di delibere societarie possono essere devolute ad arbitri; il lodo arbitrale che annulla la delibera ha efficacia verso tutti i soci; 6) clausola e ordine pubblico: la clausola non può coprire questioni di ordine pubblico; le nullità assolute e i diritti indisponibili non sono arbitrabili. La clausola compromissoria è uno strumento efficace per deflazionare il contenzioso societario e associativo.
Profili applicativi
La clausola compromissoria è rilevante nelle società familiari: i soci di una SRL familiare inseriscono nello statuto la clausola che devolve ad arbitri le controversie tra soci; in caso di lite sull'esclusione di un socio o sulla validità di una delibera consiliare, le parti devono rivolgersi all'arbitro designato dalla clausola anziché al tribunale; l'arbitrato è più rapido e riservato del giudizio ordinario; la riservatezza è particolarmente apprezzata nelle società familiari dove il contenzioso è spesso intrecciato con le dinamiche personali.
In sintesi
Gli statuti di associazioni e società possono contenere clausole compromissorie che devolvono agli arbitri le controversie tra soci o tra soci e l'ente; la clausola copre i diritti disponibili e è opponibile ai nuovi soci; per le società commerciali il d.lgs. 5/2003 disciplina specificamente l'arbitrato societario; l'impugnazione di delibere può essere devoluta ad arbitri con lodo efficace verso tutti i soci; le materie di ordine pubblico e i diritti indisponibili restano esclusi dall'arbitrabilità; è uno strumento efficace per deflazionare il contenzioso societario.