Testo della norma
Nelle fondazioni l’atto costitutivo deve determinare il patrimonio e lo scopo, e stabilire la sede e le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 66 c.c. disciplina il rinvio alle disposizioni sulla tutela per la nomina del curatore dell'assente e per la gestione del patrimonio durante l'assenza, stabilendo l'applicazione analogica delle norme sulla tutela in quanto compatibili. La norma evita la duplicazione delle regole applicando alle procedure di assenza la disciplina più elaborata della tutela.
Rinvio alle norme sulla tutela nell'assenza: applicazione analogica
Il rinvio alle norme sulla tutela nell'assenza è disciplinato come segue: 1) principio del rinvio: le norme sulla tutela (artt. 343 ss. c.c.) si applicano analogicamente alla curatela dell'assente in quanto compatibili; la compatibilità è verificata in relazione alla diversa natura dei due istituti (tutela per minori e interdetti; curatela dell'assente per gestione patrimonio in incertezza); 2) nomina del curatore: la procedura di nomina del curatore dell'assente si conforma alle regole sulla nomina del tutore; il giudice tutelare ha un ruolo centrale; la nomina avviene con decreto motivato; 3) obblighi di rendiconto: come il tutore, il curatore dell'assente deve presentare periodicamente il rendiconto al giudice tutelare; il rendiconto copre le entrate, le uscite e lo stato del patrimonio gestito; 4) autorizzazioni del giudice: come nella tutela, gli atti di straordinaria amministrazione del curatore dell'assente richiedono l'autorizzazione del giudice tutelare; la procedura autorizzativa si conforma alle regole sulla tutela; 5) remunerazione del curatore: il curatore dell'assente ha diritto a un'equa remunerazione per l'attività di gestione; le regole sulla remunerazione del tutore si applicano per analogia; 6) responsabilità del curatore: il curatore dell'assente risponde verso l'assente per i danni da gestione negligente o dolosa; la responsabilità è analoga a quella del tutore verso il pupillo; il curatore è tenuto a gestire con la diligenza del buon padre di famiglia. Il rinvio alla tutela garantisce coerenza del sistema e applica regole consolidate a una fattispecie nuova.
Profili applicativi
Il rinvio alle norme sulla tutela è utile nelle controversie sulla remunerazione del curatore dell'assente: il curatore di un patrimonio rilevante (immobili, aziende, partecipazioni) chiede una remunerazione adeguata al lavoro svolto; il giudice tutelare determina la remunerazione applicando per analogia le regole sulla remunerazione del tutore; le regole sulla tutela prevedono che il giudice tenga conto del valore del patrimonio gestito, dell'entità del lavoro e della complessità della gestione; la remunerazione è a carico del patrimonio dell'assente.
In sintesi
Le norme sulla tutela si applicano analogicamente alla curatela dell'assente in quanto compatibili; la nomina del curatore segue le regole sulla nomina del tutore con il giudice tutelare come soggetto centrale; il curatore deve presentare periodicamente il rendiconto; gli atti di straordinaria amministrazione richiedono l'autorizzazione del giudice; il curatore ha diritto a remunerazione analogamente al tutore; risponde per i danni da gestione negligente; il rinvio garantisce coerenza del sistema senza duplicare la disciplina.