Testo della norma
I fondi raccolti devono essere destinati allo scopo prefisso. Se questo non è realizzabile, la destinazione è determinata dall’autorità governativa.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 70 c.c. disciplina il ritorno del soggetto dichiarato presunto morto e le conseguenze patrimoniali di tale ritorno, stabilendo i diritti del ritornato sul patrimonio già oggetto della successione definitiva e i limiti di tali diritti verso i terzi aventi causa dagli eredi. La norma bilancia i diritti del ritornato con la tutela della sicurezza dei traffici giuridici.
Ritorno del dichiarato presunto morto: diritti patrimoniali del ritornato
I diritti patrimoniali del ritornato dichiarato presunto morto sono disciplinati come segue: 1) presupposto del ritorno: il ritorno si verifica quando il dichiarato presunto morto ricompare o dimostra di essere in vita; può avvenire in qualsiasi momento dopo la sentenza di morte presunta, anche anni dopo; 2) diritto alla restituzione dei beni in natura: il ritornato ha diritto a recuperare i propri beni nella situazione in cui si trovano al momento del ritorno; gli eredi che li detengono devono restituirli senza diritto al rimborso dei miglioramenti, ma con detrazione dei danni causati; 3) beni alienati a terzi: il ritornato non può agire contro i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso in buona fede dai suoi presunti eredi; il terzo acquirente in buona fede a titolo oneroso è tutelato; ma può agire contro gli eredi per il corrispettivo ricevuto dall'alienazione; 4) donazioni: i beni ricevuti a titolo gratuito dai terzi sono restituibili; il ritornato può agire contro i donatari per la restituzione dei beni donati dagli eredi; la tutela del terzo di buona fede non si estende agli acquisti gratuiti; 5) frutti e redditi: il ritornato recupera i beni con i frutti naturali e civili pendenti al momento della restituzione; non può pretendere i frutti già percepiti dagli eredi in buona fede durante il periodo di morte presunta; i frutti già percepiti in buona fede sono definitivamente acquisiti dagli eredi; 6) procedure: il ritorno determina la revoca della sentenza di morte presunta; le annotazioni dello stato civile vengono aggiornate; i beni vengono restituiti con le procedure previste per le restituzioni. Il ritorno del dichiarato presunto morto è un evento eccezionale con conseguenze complesse su tutti i rapporti giuridici sorti durante la morte presunta.
Profili applicativi
La restituzione dei beni al ritornato è rilevante nelle grandi eredità immobiliari: il dichiarato presunto morto era proprietario di più immobili; gli eredi ne hanno venduto alcuni a terzi acquirenti in buona fede e mantenuto gli altri; al ritorno il ritornato recupera gli immobili non alienati in natura; per gli immobili venduti può agire contro gli eredi per il corrispettivo che hanno incassato; non può agire contro gli acquirenti che hanno comprato in buona fede; la trascrizione della vendita e la buona fede dell'acquirente sono i requisiti chiave della tutela del terzo.
In sintesi
Il ritornato ha diritto alla restituzione dei beni nella situazione attuale; non può agire contro i terzi acquirenti a titolo oneroso in buona fede ma può agire contro gli eredi per il corrispettivo ricevuto; i beni ricevuti a titolo gratuito dai terzi sono restituibili; i frutti già percepiti in buona fede dagli eredi sono definitivamente acquisiti; il ritornato recupera i frutti pendenti al momento della restituzione; il ritorno determina la revoca della sentenza di morte presunta e l'aggiornamento delle annotazioni dello stato civile.