Art. 2730 C.C. – Nozione

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

La confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte.

La confessione è giudiziale o stragiudiziale.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2730 c.c. definisce la confessione come mezzo di prova e ne individua le due forme principali (giudiziale e stragiudiziale), stabilendo i caratteri essenziali che distinguono la confessione dalle semplici dichiarazioni delle parti che non hanno valore probatorio privilegiato.

Confessione: definizione, forme e caratteri essenziali

La confessione e la dichiarazione che una parte fa della verita di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte. I caratteri essenziali della confessione sono:

  • Contenuto: deve avere ad oggetto fatti (non valutazioni giuridiche o apprezzamenti) sfavorevoli a chi confessa e favorevoli all'altra parte.
  • Spontaneita: deve essere libera e volontaria; la confessione estorta con violenza o dolo non ha valore probatorio.
  • Capacita del confessante: chi confessa deve avere la capacita di disporre del diritto a cui si riferisce la confessione; le confessioni riguardanti diritti indisponibili non hanno valore di prova legale.

La confessione e giudiziale quando e resa in giudizio, davanti al giudice competente, nel corso del processo (art. 2733 c.c.): in questo caso forma piena prova contro chi la rende. E stragiudiziale quando e resa fuori dal processo (art. 2735 c.c.): in questo caso ha il valore di una prova che il giudice valuta liberamente.

Profili applicativi

La confessione e uno dei mezzi di prova piu potenti del processo civile: se giudiziale, forma piena prova e vincola il giudice anche se in contrasto con le altre prove. Questo spiega perche le parti litiganti siano normalmente assistite da avvocati: una dichiarazione improvvida in udienza potrebbe costituire confessione giudiziale. La distinzione tra confessione (dichiarazione di fatti sfavorevoli) e riconoscimento (dichiarazione di fatti favorevoli) e fondamentale: solo la prima ha efficacia probatoria privilegiata.

In sintesi

La confessione e la dichiarazione che una parte fa di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra. Deve essere spontanea e provenire da soggetto capace di disporre del diritto. E giudiziale (resa in giudizio) o stragiudiziale (resa fuori processo): la prima forma piena prova, la seconda e liberamente valutata dal giudice.