Testo della norma
L'usufruttuario dell'azienda deve esercitarla sotto la ditta che la contraddistingue.
Egli deve gestire l'azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte.
Se non adempie a tale obbligo o cessa arbitrariamente dalla gestione dell'azienda, si applica l'art. 1015.
La differenza tra le consistenze d'inventario all'inizio e al termine dell'usufrutto è regolata in danaro, sulla base dei valori correnti al termine dell'usufrutto.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 2561 c.c. disciplina l'affitto dell'azienda: chi gestisce l'azienda altrui in affitto deve esercitarla sotto la ditta che la contraddistingue. Non può modificare la destinazione dell'azienda, deve gestirla in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte. Alla cessazione dell'affitto, l'affittuario deve restituire l'azienda in condizioni di normale efficienza.
Affitto dell'azienda — obblighi dell'affittuario e restituzione
La disciplina dell'affitto dell'azienda si articola come segue:
Profili applicativi
L'affitto d'azienda è uno strumento molto utilizzato nelle crisi aziendali (es. affitto d'azienda nell'ambito di una procedura di concordato preventivo) e nella successione generazionale nelle imprese familiari. Il professionista che redige il contratto di affitto d'azienda deve disciplinare con attenzione: inventario iniziale, obblighi di manutenzione, clausole di non concorrenza post-affitto, indennità di avviamento e modalità di restituzione.
In sintesi
L'affittuario dell'azienda (art. 2561) deve esercitarla sotto la ditta originaria, non modificarne la destinazione, conservarne l'efficienza organizzativa e delle scorte. Alla scadenza restituisce l'azienda in condizioni di normale efficienza; le scorte inferiori all'inventario iniziale devono essere integrate. Ha diritto a un'indennità per i miglioramenti apportati nei limiti dell'aumento di valore conseguito dall'azienda.