Testo della norma
La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.
Deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti.
Si deve cancellare l'indicazione della condizione o del termine negli atti trascritti, quando l'avveramento o la mancanza della condizione ovvero la scadenza del termine risulta da sentenza o da dichiarazione, anche unilaterale, della parte, in danno della quale la condizione sospensiva si è verificata o la condizione risolutiva è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto.
((Si deve cancellare la trascrizione dei contratti preliminari quando la cancellazione è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato)) .
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
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Commento
Inquadramento
L'art. 2668 c.c. disciplina la cancellazione delle trascrizioni e delle iscrizioni in caso di sentenza passata in giudicato che ne ordini la cancellazione, stabilendo le modalità con cui il conservatore deve procedere e gli effetti della cancellazione sulla situazione giuridica dell'immobile.
Cancellazione giudiziale di trascrizioni e iscrizioni
La cancellazione per provvedimento dell'autorità giudiziaria è una forma di cancellazione coatta che prescinde dalla volontà delle parti:
1) Ordine giudiziale di cancellazione: il giudice può ordinare la cancellazione di una trascrizione o di un'iscrizione quando risulti che l'atto trascritto è nullo, annullabile o risolto, ovvero che la trascrizione è stata eseguita senza titolo valido;
2) Cancellazione su sentenza passata in giudicato: la cancellazione è eseguita dal conservatore sulla base della sentenza passata in giudicato o del decreto del giudice dell'esecuzione; non è necessaria la collaborazione delle parti;
3) Effetti retroattivi tra le parti: tra le parti del rapporto, la cancellazione ha effetti retroattivi: si considera come se la trascrizione non fosse mai avvenuta;
4) Effetti verso i terzi: verso i terzi in buona fede che abbiano acquisito e trascritto diritti sull'immobile prima della sentenza di cancellazione, gli effetti non sono retroattivi; la loro posizione è tutelata dal principio di affidamento nel registro immobiliare.
Profili applicativi
La cancellazione giudiziale è uno strumento utilizzato in diverse situazioni: azioni di nullità di contratti immobiliari, azioni revocatorie che colpiscono atti di alienazione, esecuzione di sentenze di accertamento di nullità di ipoteche. Il terzo che abbia acquistato in buona fede prima del passaggio in giudicato della sentenza di cancellazione è protetto nella sua posizione acquisita.
In sintesi
L'art. 2668 c.c. disciplina la cancellazione giudiziale di trascrizioni e iscrizioni: il conservatore procede sulla base della sentenza passata in giudicato, gli effetti tra le parti sono retroattivi, mentre verso i terzi in buona fede che abbiano acquisito diritti sull'immobile prima della sentenza prevale il principio di tutela dell'affidamento.