Art. 2710 C.C. – Efficacia probatoria tra imprenditori

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

I libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2710 c.c. stabilisce le condizioni in cui i libri contabili di un imprenditore possono essere utilizzati come prova nei suoi confronti o a suo favore nelle controversie con altri imprenditori, in deroga alla regola generale dell'art. 2709 c.c.

Libri contabili come prova nelle controversie tra imprenditori

Nelle controversie tra imprenditori relative a operazioni inerenti all'esercizio delle rispettive imprese, i libri contabili regolarmente tenuti possono fare prova anche a favore dell'imprenditore che li ha tenuti, a condizione che: 1) entrambe le parti siano imprenditori soggetti all'obbligo di tenuta delle scritture contabili; 2) la controversia riguardi operazioni inerenti all'impresa (non rapporti estranei all'attività commerciale); 3) i libri contabili siano regolarmente tenuti secondo le norme di legge, senza irregolarità o alterazioni. In questo caso, il giudice valuta le scritture contabili di entrambe le parti e risolve eventuali discordanze sulla base di tutti gli elementi disponibili.

Profili applicativi

La regola che consente ai libri contabili regolarmente tenuti di fare prova anche a favore dell'imprenditore è espressione di un favor per la certezza nei rapporti commerciali tra professionisti: chi tiene correttamente la propria contabilità merita una tutela probatoria rafforzata nelle controversie con altri imprenditori che abbiano analoghe obbligazioni contabili.

In sintesi

Tra imprenditori, i libri contabili regolarmente tenuti possono fare prova anche a favore di chi li ha tenuti, purché la controversia riguardi operazioni inerenti all'impresa; il giudice valuta comparativamente le scritture di entrambe le parti.