Art. 2708 C.C. – Annotazione in calce, in margine o a tergo di un documento

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

L'annotazione fatta dal creditore in calce, in margine o a tergo di un documento rimasto in suo possesso fa prova, benchè non sottoscritta da lui, se tende ad accertare la liberazione del debitore.

Lo stesso valore ha l'annotazione fatta dal creditore in calce, in margine o a tergo di una quietanza o di un esemplare del documento del debito posseduto dal debitore.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2708 c.c. disciplina le conseguenze processuali del comportamento della parte nel corso del procedimento di verificazione della scrittura privata, con particolare riguardo al rifiuto di fornire le scritture di comparazione.

Comportamento della parte nel giudizio di verificazione

Nel procedimento di verificazione, la parte che ha disconosciuto la scrittura deve cooperare fornendo le scritture di comparazione indicate dal giudice. Le conseguenze del comportamento della parte sono: 1) se la parte fornisce le scritture di comparazione in modo leale e completo, il procedimento prosegue normalmente; 2) se la parte rifiuta ingiustificatamente di fornire le scritture richieste, il giudice può valutare tale rifiuto come argomento di prova a favore dell'autenticità della scrittura disconosciuta; 3) se la parte altera o distrugge le scritture di comparazione, il giudice valuta liberamente tale comportamento, che costituisce un grave indizio contro il disconoscitore.

Profili applicativi

Il comportamento processuale delle parti nel giudizio di verificazione è rilevante sotto il profilo probatorio: il giudice ha ampia discrezionalità nel valutare la condotta complessiva della parte. Chi disconosce una firma autentica e poi non collabora nella verificazione rischia non solo di perdere il giudizio incidentale, ma anche di compromettere la sua credibilità nel processo principale.

In sintesi

Nel giudizio di verificazione il comportamento della parte è valutato dal giudice come argomento di prova: il rifiuto ingiustificato di fornire scritture di comparazione o la loro alterazione costituiscono indizi a favore dell'autenticità della scrittura disconosciuta.