Art. 2706 C.C. – Conformità tra originale e riproduzione del telegramma

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

La riproduzione del telegramma consegnata al destinatario si presume, fino a prova contraria, conforme all'originale.

Il mittente, se ha fatto collazionare il telegramma secondo le disposizioni dei regolamenti, si presume esente da colpa per le divergenze verificatesi tra originale e riproduzione.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2706 c.c. disciplina il disconoscimento della scrittura privata, stabilendo in quali termini la parte contro cui è prodotta la scrittura può negare la propria firma o scrittura, e le conseguenze del mancato disconoscimento.

Disconoscimento della scrittura privata

La parte contro cui è prodotta una scrittura privata può disconoscerla negando che la firma, la scrittura o la sigla sia propria. Il disconoscimento deve avvenire: 1) nella prima udienza o risposta successiva alla produzione della scrittura, a pena di decadenza; 2) in modo specifico e non generico: non è sufficiente una contestazione vaga; 3) deve riguardare l'autenticità della firma o della scrittura, non la validità o il contenuto dell'atto. Se la parte non disconosce nei termini, la scrittura si considera tacitamente riconosciuta e acquista piena efficacia probatoria ex art. 2702 c.c. Il disconoscimento da parte degli eredi o aventi causa è consentito, ma solo se dichiarano di non conoscere la firma del loro autore.

Profili applicativi

Il disconoscimento è uno strumento difensivo di grande importanza pratica: consente di impedire che una scrittura privata assurga a prova piena senza verifica dell'autenticità. Tuttavia, il disconoscimento ingiustificato, seguito dalla verifica positiva della scrittura, può esporre la parte alle spese del procedimento di verificazione e può influire sulla valutazione del giudice sulla credibilità della parte.

In sintesi

Il disconoscimento della scrittura privata deve essere specifico e tempestivo (prima udienza o risposta successiva alla produzione); il mancato disconoscimento comporta riconoscimento tacito e piena efficacia probatoria della scrittura.