Art. 2709 C.C. – Efficacia probatoria contro l’imprenditore

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

I libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore. Tuttavia chi vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2709 c.c. disciplina l'efficacia probatoria delle scritture contabili dell'imprenditore, stabilendo che i libri e le scritture contabili delle imprese possono essere utilizzati come prova nei confronti dell'imprenditore che li ha tenuti, ma non a suo favore.

Scritture contabili dell'imprenditore come prova

L'imprenditore è obbligato per legge a tenere determinati libri contabili (libro giornale, libro degli inventari, ecc.). Quanto alla loro efficacia probatoria: 1) le scritture contabili possono essere prodotte come prova contro l'imprenditore che le ha tenute, in quanto costituiscono riconoscimento indiretto di fatti e rapporti giuridici ivi registrati; 2) l'imprenditore non può valersi in proprio favore delle proprie scritture contabili (nemo sibi scripsit); 3) fa eccezione la regola dell'art. 2710 c.c. per le controversie tra imprenditori, dove le scritture contabili possono avere efficacia probatoria anche a favore di chi le ha tenute.

Profili applicativi

Il principio per cui l'imprenditore non può valersi in proprio favore delle proprie scritture contabili è espressione della regola generale per cui nessuno può creare una prova favorevole a sé stesso attraverso propri atti unilaterali. In pratica, le scritture contabili sono strumenti di prova preziosi per i creditori e i terzi che vogliono dimostrare l'esistenza di rapporti con l'imprenditore.

In sintesi

Le scritture contabili dell'imprenditore possono essere usate come prova contro di lui, ma non in suo favore (nemo sibi scripsit); fanno eccezione le controversie tra imprenditori, dove i libri contabili possono avere efficacia probatoria anche a favore di chi li ha tenuti.