| TESTO DELLA NORMA |
|
| COMMENTO SINTETICO | Apre il Titolo II, definendo le **persone giuridiche**. Sono **enti collettivi** (associazioni, fondazioni, società) ai quali la legge attribuisce una **capacità giuridica autonoma**, distinta da quella delle persone fisiche che le compongono. Possono quindi essere titolari di diritti e obblighi, possedere beni, agire in giudizio. |
| ESEMPI PRATICI | Una S.p.A. (Società per Azioni) è una persona giuridica. Può firmare contratti, comprare immobili, avere debiti e crediti. Se fallisce, i soci non rispondono personalmente dei debiti della società (salvo eccezioni). Un’Associazione di volontariato riconosciuta è un’altra persona giuridica. |
| SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO |
**Contenuto Visivo:** Icona di più persone (collettivo) -> Freccia “Riconoscimento Legale” -> Icona “PERSONA GIURIDICA” autonoma (ente astratto) con propri diritti/doveri. |