Art. 52 C.C. – Persone giuridichepublishArticoli legali

Pubblicato il Ottobre 3, 2025 da lextime
TESTO DELLA NORMA

Le persone giuridiche sono enti collettivi ai quali l’ordinamento giuridico riconosce capacità giuridica.

COMMENTO SINTETICO Apre il Titolo II, definendo le **persone giuridiche**. Sono **enti collettivi** (associazioni, fondazioni, società) ai quali la legge attribuisce una **capacità giuridica autonoma**, distinta da quella delle persone fisiche che le compongono. Possono quindi essere titolari di diritti e obblighi, possedere beni, agire in giudizio.
ESEMPI PRATICI Una S.p.A. (Società per Azioni) è una persona giuridica. Può firmare contratti, comprare immobili, avere debiti e crediti. Se fallisce, i soci non rispondono personalmente dei debiti della società (salvo eccezioni). Un’Associazione di volontariato riconosciuta è un’altra persona giuridica.
SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema Art. 52 C.C.

**Contenuto Visivo:** Icona di più persone (collettivo) -> Freccia “Riconoscimento Legale” -> Icona “PERSONA GIURIDICA” autonoma (ente astratto) con propri diritti/doveri.