Testo della norma
Comma 1: Luce con Facoltà di Uso Esclusivo
Nel muro comune non possono aprirsi luci se non con l’accordo dell’altro comproprietario.
Comma 2: Luci nel Muro Acquisito (Art. 876 C.C.)
Il comproprietario che ha acquistato la comunione del muro divisorio (Art. 876 C.C.) non può chiudere le luci che il vicino aveva in precedenza aperte legalmente.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Regola l'apertura di luci quando il muro su cui si intende praticarle è comune tra i due confinanti.
Contenuto
Nel muro comune, ciascun comproprietario può aprire luci solo con il consenso dell'altro comproprietario, oppure ottenendo un provvedimento del giudice che ne autorizzi l'apertura, tenuto conto delle esigenze e degli interessi di entrambi.
Profili applicativi
La necessità del consenso, o dell'intervento giudiziale in mancanza di accordo, riflette la natura comune del muro: nessun comproprietario può unilateralmente modificarne la struttura senza tenere conto dei diritti dell'altro.
In sintesi
Nel muro comune le luci possono essere aperte solo con il consenso dell'altro comproprietario o con autorizzazione del giudice.