Art. 867 C.C. – Riparazioni degli argini e degli alvei

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Obbligo di Riparazione

Ciascun proprietario è obbligato a riparare gli argini e gli alvei in modo da non danneggiare i fondi altrui, nel caso di acque che attraversano o confinano con più fondi privati.

Comma 2: Diritto di Richiesta

Se il proprietario non adempie, gli altri proprietari interessati possono costringerlo o, in caso di urgenza, provvedere direttamente a spese di lui.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Disciplina gli obblighi di manutenzione e riparazione degli argini e degli alvei a tutela della regolare gestione delle acque.

Contenuto

Le riparazioni degli argini e degli alvei necessarie a prevenire danni derivanti dalle acque sono a carico dei proprietari dei fondi che ne traggono beneficio o che vi sono obbligati secondo le regole applicabili, in funzione della sicurezza idraulica complessiva.

Profili applicativi

L'imposizione degli obblighi di riparazione risponde all'esigenza di prevenire i danni derivanti da un cattivo stato di manutenzione delle opere idrauliche, che potrebbero pregiudicare non solo i fondi direttamente interessati ma anche quelli circostanti.

In sintesi

Le riparazioni di argini e alvei gravano sui proprietari che ne traggono beneficio o che vi sono tenuti, a garanzia della sicurezza idraulica.