Art. 869 C.C. – Uso delle acque che attraversano più fondi

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Uso Comune

Se l’acqua scorre attraverso più fondi, ciascun proprietario ha diritto di valersene nei limiti in cui è necessario per la coltivazione e l’uso del suo fondo.

Comma 2: Divieto di Danno

Il proprietario non può pregiudicare gli altri proprietari in ordine alla quantità e alla qualità dell’acqua.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Disciplina l'uso delle acque che nel loro corso attraversano più fondi appartenenti a proprietari diversi.

Contenuto

Quando un corso d'acqua attraversa più fondi, ciascun proprietario può farne uso nei limiti in cui ciò non pregiudichi i diritti degli altri proprietari rivieraschi, ai quali l'acqua deve poter pervenire nella quantità e con le modalità a essi spettanti.

Profili applicativi

La regola contempera l'interesse di ciascun proprietario a utilizzare l'acqua che attraversa il proprio fondo con quello degli altri proprietari rivieraschi, evitando che l'uso da parte di uno pregiudichi la disponibilità della risorsa per gli altri.

In sintesi

Chi ha un fondo attraversato da un corso d'acqua può usarne nei limiti in cui non pregiudichi i diritti degli altri proprietari rivieraschi.